Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), vuole introdurre l'azione giudiziaria collettiva, così da tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi (articolo 1), traendo spunto dall'esperienza dei Paesi di common law (la cosiddetta «class action») e rendere lo strumento compatibile con i princìpi del nostro ordinamento giuridico.
Per introdurre il tema è opportuna una premessa di ordine generale sulle politiche del diritto che si sono sviluppate in questi anni.
I teorici e i pratici del diritto si interrogano su come organizzare e disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali equi ed efficienti. La tradizione segna il passo e ha spesso limiti rispetto a modelli che richiedono invece maggiore funzionalità. Abbiamo ereditato una tutela giurisdizionale incentrata sulla materia penale e poco diffusa in materia civilistica. Da qui l'esigenza, a fini di funzionalità, di rivedere tali equilibri della tutela giudiziaria, così da rendere più contenuta e razionale la risposta penalistica e, viceversa, arricchire la tutela sul fronte civilistico: la democrazia di una società cresce implementando e incrementando i diritti dei cittadini.
Le azioni giudiziarie collettive cercano di corrispondere a queste esigenze teoriche e di politica del diritto. Per un verso intendono arricchire i diritti; per altro verso inseriscono, nell'ambito delle tutele di questi diritti, uno strumento nuovo e incisivo. Queste azioni, inoltre, possono essere strumenti di deterrenza e di prevenzione degli illeciti plurioffensivi. L'azione giudiziaria collettiva, oltre a diminuire i costi della giustizia, riduce il contenzioso, contribuendo alla certezza del diritto.
a) «azione collettiva»: è attività giudiziaria finalizzata all'accertamento delle responsabilità che provocano un danno e al conseguente risarcimento;
b) «classe»: l'insieme dei soggetti danneggiati;
c) «promotore della classe»: il rappresentante della classe;
d) «curatore amministrativo»: il consulente nominato dal tribunale, che ha il compito di raccogliere le istanze e di procedere al riparto del risarcimento;
e) «illecito plurioffensivo»: l'atto illecito lesivo di un diritto di una pluralità di soggetti.
Affinché le azioni collettive possano dispiegare i loro effetti sono essenziali alcuni presupposti:
1) la legittimità ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto che abbia interesse a farlo (articolo 3); limitarne la possibilità a un ristretto numero significherebbe diminuire quel controllo diffuso che funge da deterrente;
2) l'introduzione del concetto di «danno punitivo» (previsto dall'articolo 12), attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente e il lucro cessante, ma anche l'eventuale maggiore profitto realizzato attraverso l'illecito. Il «danno punitivo» ha la duplice funzione di riequilibrare quanto causato dagli illeciti plurioffensivi e di rendere non convenienti questi atti;
3) incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento: per questo è necessario eliminare qualunque rischio legale per i cittadini che aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che seguiranno queste azioni giudiziarie è bene che sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al contempo, che siano incentivate - anche economicamente - quelle meritevoli. Tali concetti sono disciplinati dagli articoli 15 e 16;
4) l'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene istituito il «curatore amministrativo», nominato dal giudice, il quale ha il compito - fra l'altro - di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe (articoli 8 e 14);
5) la normazione di eventuali abusi. Nell'articolo 7 si prevede un filtro sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà valutare e accertare (come già nei provvedimenti cautelari) la sussistenza del fumus boni iuris prima di avviare il procedimento.
La quasi totalità delle class action negli Usa (Paese in cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe. Per ovviare a tale inconveniente, il presente progetto di legge prevede che la transazione, affinché sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la classe.
Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è avviata da un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia interesse (o da associazioni rappresentative congiuntamente con almeno un avente diritto). Nel caso in cui più soggetti desiderino proporsi come promotori dell'azione collettiva (articolo 6), il giudice potrà scegliere il promotore più rappresentativo anche tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della qualità degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.
Si prevedono due passaggi innovativi rispetto alla procedura civilistica tradizionale. Il primo è il decreto con il quale il giudice ammette o rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il giudice vi dispone una serie